Articolo 22
In seno all' Associazione è costituito il "Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria" della provincia di Brescia. Scopo del Gruppo è promuovere le iniziative più idonee affinchè i Giovani:
rafforzino in se stessi la coscienza della validità della libera iniziativa e la consapevolezza della funzione sociale, economica e politica dell’impresa;
approfondiscano la conoscenza dei problemi economici, sociali, tecnici ed organizzativi dell’industria, ai fini del completamento e del perfezionamento della preparazione necessaria al moderno imprenditore;
favoriscano la formazione e l’affinamento di uno spirito associativo;
contribuiscano alla vita dell’Associazione con apporto di idee e di azione.
Possono entrare a far parte del Gruppo gli imprenditori, i figli degli imprenditori, nonché i dirigenti dell’impresa aventi età compresa tra 18 e 39 anni.
La decadenza dal Gruppo è fissata al compimento del 40° anno di età.
Il Consiglio Direttivo determina, di anno in anno, l’ammontare della quota di iscrizione al Gruppo. Organi del Gruppo sono:
a) l'Assemblea degli iscritti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente ed i Vice Presidente.
L'Assemblea è composta dai Giovani imprenditori iscritti al Gruppo.
Per la sua convocazione, la forma e la validità delle sue deliberazioni valgono le norme di cui al precedente art. 10. Ogni iscritto ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro iscritto mediante apposita delega scritta. Ciascun iscritto non potrà rappresentare più di un altro iscritto.
L'Assemblea elegge a scrutinio segreto ogni biennio i Membri del Consiglio Direttivo; a tal fine ciascun iscritto non potrà votare per più di 2/3 dei seggi da ricoprire. Il Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, è composto da 11 Membri, dura in carica due anni ed elegge i Vice Presidenti.
Requisito per l'eleggibilità del Presidente è, in ogni caso, l'iscrizione al Gruppo da almeno un anno. Per le formalità di convocazione, per la validità delle riunioni e delle deliberazioni valgono le norme di cui all'art. 13 del presente Statuto.
Il Consiglio ha facoltà di nominare fino a quattro membri aggiunti, con diritto di voto. I Consiglieri sono rieleggibili.
Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto solo per un secondo biennio.
I Vice Presidenti non possono durare in carica, consecutivamente o meno, più di otto anni.
I Vice Presidenti sono quattro e presiedono le quattro Commissioni delle quali definiscono autonomamente i programmi e la composizione dei Gruppi.
Alle elezioni del Consiglio Direttivo, del Presidente e dei Vice Presidenti si procede negli anni dispari, entro il 31 maggio, e comunque prima dell'Assemblea Generale dell'Associazione.
Il Gruppo potrà adottare un proprio regolamento che non sia in contrasto con le norme del presente Statuto e che dovrà essere approvato dalla Giunta.
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